Circolare ADM n. 6/2026 – Aggiornamento Destinazioni d’Uso Energia Elettrica e Gas Naturale

Tramite la Circolare n. 6/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) prova a chiarire l’applicazione delle nuove destinazioni d’uso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. Per un maggior approfondimento si pubblicano le tabelle delle destinazioni d’uso aggiornate, rispettivamente, per l’energia elettrica (allegato 1) e per il gas naturale (allegato 2)

1. Applicazione Temporale e Criteri di Fatturazione

L’ADM chiarisce che l’imponibilità dell’accisa è legata al momento di emissione della fattura o bolletta, secondo quanto previsto dagli articoli 26-ter e 55 del TUA.

Ciò posto, si ritiene che:

  • per il settore dell’energia elettrica le nuove codifiche sono applicabili a tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2026, anche se riferite a consumi precedenti, poiché non vi sono variazioni sostanziali nelle aliquote o nella distinzione degli usi.
  • per il settore del gas naturale la situazione è più complessa a causa del passaggio dalla classificazione “usi civili/industriali” a quella “usi domestici/non domestici”.

In particolare:

  • ove ai consumatori finali non sia applicata una diversa classificazione della destinazione d’uso per effetto del citato passaggio agli usi non domestici, si procede al semplice aggiornamento del codice.
  • Se dal 1° gennaio 2026 cambia la destinazione d’uso, le fatture per consumi antecedenti devono esporre la destinazione e l’aliquota vigenti al momento del consumo. In tal caso la bolletta deve permettere di identificare chiaramente la tipologia di utilizzo e l’aliquota.

2. Usi per i quali è stata disposta una suddivisione di più destinazioni d’uso precedentemente aggregate

A causa della riforma, alcune voci precedentemente aggregate sono state scisse in più codici per una maggiore precisione statistica e fiscale.

Si fa riferimento agli usi non sottoposti per l’energia elettrica, precedentemente classificati alla voce J1 (adesso suddivisa in J2, J3, J4) e per il gas naturale a quelli precedentemente accorpati in E5 (ora da distinguere in E8, E9, E10, E11).

In via transitoria, per l’anno 2026, si ritiene possibile accettare l’indicazione della sola voce J2 oppure E8, rispettivamente per energia elettrica e gas naturale

3. Usi Promiscui

La Circolare introduce modifiche significative alla gestione degli usi promiscui (Art. 26, comma 6 del TUA).

  • Le voci G16 (gas) e M13 (energia elettrica) sono state espunte dall’elenco generale per mantenere coerenza con l’assetto precedente.
  • I dati relativi agli usi promiscui (utenze, consumi, accisa) dovranno essere indicati in un prospetto dedicato all’interno delle dichiarazioni semestrali.
  • La tassazione per uso promiscuo è un’alternativa alla misurazione specifica tramite contatori separati. È richiesta una relazione tecnica asseverata che attesti l’impossibilità tecnica o economica di separare i consumi.
  • L’aliquota per usi non domestici può estendersi a locali adibiti a uso domestico se strettamente connessi e funzionali (es. uffici in biblioteche), ma rimane esclusa per i locali puramente abitativi (es. canoniche).

4. Usi relativi a cessioni verso clienti “extra UE”

È stata reinserita una destinazione d’uso specifica per le utenze non unionali o in condizione di extraterritorialità per garantire l’affidabilità del dato statistico.

Esempi includono:

  • Utenze nel territorio di Livigno (non soggette ad accisa ex art. 1 TUA).
  • Utenze soggette ai privilegi del Trattato Lateranense (esenti da tributi).
  • Le transazioni con soggetti esteri non destinate a consumatori finali in Italia devono essere riepilogate in un apposito prospetto semestrale.

5. Cessione di energia elettrica ad officine di acquisto munite di licenza fiscale e cessione ad altri soggetti obbligati

Al fine di dare una più compiuta rappresentazione di tali cessioni, si introduce per le sole comunicazioni mensili dei venditori la tipologia “S1” da impiegare:

  • Cessioni a officine di acquisto munite di licenza fiscale o casi in cui il venditore opera come utente della distribuzione per POD fatturati da altri.
  • Cessioni ai soggetti di cui all’art. 26, comma 8, lett. a) del TUA o per PDR gestiti da altri soggetti obbligati.

Analisi del Decreto-legge 18/02/2026: Misure Urgenti per l’Energia, la Competitività e la Decarbonizzazione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante “Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese”, con interventi strutturali su bollette, oneri di sistema, fonti rinnovabili, mercato del gas e connessioni alla rete.

Di seguito i principali interventi.

1. Sostegno alle Famiglie (Articolo 1)

Per l’anno 2026, viene istituito un contributo straordinario di 115 euro destinato ai titolari del bonus sociale elettrico. Il limite di spesa complessivo è fissato a 315 milioni di euro.

Inoltre, per il 2026 e 2027, i venditori possono offrire uno sconto (componente PE) ai residenti con ISEE non superiore a 25.000 euro, a condizione che i consumi bimestrali non superino i 500 kWh e i consumi annuali siano inferiori a 3.000 kWh.

ARERA definirà le modalità applicative e rilascerà attestazioni ai venditori aderenti, utilizzabili anche a fini commerciali

2. Riduzione degli Oneri Generali e Componente ASOS

Il decreto mira a ridurre il peso degli oneri di sistema (ASOS) sulle utenze non domestiche attraverso due meccanismi principali:

2.1 Rimodulazione degli Incentivi Fotovoltaici (Articolo 2)

I responsabili di impianti fotovoltaici (> 20 kW) beneficiari del “Conto Energia” con scadenza dal 2029 possono aderire volontariamente a schemi di riduzione della tariffa premio in cambio di un’estensione del periodo di incentivazione:

  • Opzioni di riduzione tariffaria: Adesione volontaria a una riduzione della tariffa premio all’85% o al 70% per il periodo 2026-2027, ottenendo in cambio un’estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi.
  • Opzione di fuoriuscita dagli incentivi: Entro il 30 settembre 2026, i soggetti possono optare per l’uscita dai meccanismi di incentivazione (limite 10 GW totali). In cambio, riceveranno un corrispettivo pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui, erogato in 10 rate costanti dal 2028.
  • Obbligo di Rifacimento: Per accedere a questi corrispettivi, gli impianti devono subire un rifacimento integrale tra il 2028 e il 2030, raddoppiando la producibilità (o aumentandola del 40% per impianti a terra o agricoli) e utilizzando moduli fotovoltaici certificati.

2.2 Prelievo Fiscale Settoriale (Articolo 3)

Per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 e per l’anno seguente, l’aliquota IRAP è aumentata di due punti percentuali per le imprese operanti nei settori:

B – ATTIVITÀ ESTRATTIVE

  • 09.1 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale
  • 09.9 Attività di supporto ad altre attività estrattive

C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

  • 19.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria
  • 19.2 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili

D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

  • 35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
  • 35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
  • 35.3 Fornitura di vapore e aria condizionata
  • 35.4 Attività di servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale

3. Contrattazione di Lungo Termine e Rinnovabili (Articolo 4)

Per favorire la stabilità dei prezzi, il decreto potenzia gli strumenti per la stipula di contratti a lungo termine (PPA – Power Purchase Agreements):

  • Bacheca GSE: Sarà adeguata per includere sezioni dedicate alla domanda per contratti di durata non inferiore a tre anni.
  • Garante di Ultima Istanza: Il GSE può assumere questo ruolo per i contratti stipulati, avvalendosi del supporto di SACE S.p.A., che è autorizzata a rilasciare garanzie fino a 250 milioni di euro per l’anno 2026.
  • Aggregazione della Domanda: Acquirente Unico S.p.A. svolgerà servizi di aggregazione per PMI e gruppi di acquisto per facilitare l’accesso ai contratti a lungo termine.

4. Regolazione delle Bioenergie (Articolo 5)

Il decreto aggiorna il meccanismo dei prezzi minimi garantiti per gli impianti a bioliquidi, biogas e biomasse dal 1° aprile 2026.

Gli impianti a biogas sopra i 300 kW devono impegnarsi alla riconversione a biometano per mantenere l’accesso ai prezzi minimi fino al 2030.

5. Riduzione Oneri Bolletta Gas (Articolo 9)

Il GSE e l’impresa maggiore di trasporto (Snam) venderanno il gas stoccato per emergenze. Il ricavato dovrà essere utilizzato dall’ARERA per ridurre gli oneri di trasporto e distribuzione tra aprile e dicembre 2026 per i clienti industriali, gasivori e utenze sopra gli 80.000 smc/anno (esclusi civili e termoelettrici).

6. Servizio di Liquidità (Articolo 10)

ARERA introdurrà un servizio di liquidità per compensare i costi di trasporto dal Nord Europa. Gli operatori selezionati avranno l’obbligo di offrire gas sul mercato italiano a prezzi legati al TTF (Title Transfer Facility). Per questa misura sono stanziati fino a 200 milioni di euro.

7. Decarbonizzazione e CCUS (Articolo 11)

Il decreto semplifica le concessioni per la produzione di gas nazionale destinato a prezzi agevolati alle industrie energivore. Inoltre, affida ad ARERA il compito di definire, entro 120 giorni, un quadro regolatorio preliminare per l’accesso alle reti di trasporto e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS).

8. Mercati all’Ingrosso e Concorrenza (Articolo 6)

Per rafforzare la concorrenza, ARERA adotterà provvedimenti per valutare le condotte di “trattenimento economico di capacità” degli operatori all’ingrosso. Inoltre, dal 2027, i costi variabili della tariffa di trasporto del gas per la produzione termoelettrica saranno rimborsati ai produttori, a condizione che tale beneficio sia integralmente trasferito nelle offerte di vendita dell’energia elettrica, riducendo così il prezzo finale per i consumatori.

Emergenza ciclone Harry: ARERA sospende il pagamento delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti e i distacchi per morosità

In risposta ai danni causati dal Ciclone Harry, l’ARERA con la Delibera 20/2026/R/COM ha introdotto una misura d’emergenza che prevede la sospensione dei pagamenti per le utenze di energia, acqua, gas e rifiuti. Il provvedimento è rivolto a famiglie e imprese residenti in Sicilia, Calabria e Sardegna, includendo esplicitamente il Comune di Niscemi tra i beneficiari. Questa iniziativa blocca la riscossione delle fatture per un periodo di sei mesi e vieta qualsiasi interruzione dei servizi dovuta a morosità. Per accedere a tali agevolazioni, gli utenti interessati devono inviare una richiesta formale ai propri fornitori entro il 30 aprile 2026. Una volta conclusa la sospensione, i costi accumulati potranno essere saldati tramite un sistema di rateizzazione gratuita esteso su almeno un anno.

Riepilogo scadenze e adempimenti normativi 2026

Di seguito il calendario delle scadenze previste nel 2026 relative agli adempimenti ARERA (soggetto non obbligato), GME, SII e Dichiarazioni di consumo.

Febbraio 2026

Data ScadenzaAttività
🗓️02/02/2026(ARERA) Raccolta dati Contributo funzionamento ARERA
🗓️16/02/2026(ARERA) Prezzi medi fornitura GAS (II semestre 2025)
🗓️16/02/2026(ARERA) Prezzi medi fornitura EE (II semestre 2025)
🗓️16/02/2026(ARERA) Monitoraggio dell’incidenza dei consumi stimati (II semestre 2025)

Marzo 2026

Data ScadenzaAttività
🗓️ 31/03/2026Dichiarazione consumi annuale GAS 2025
🗓️ 31/03/2026Dichiarazione consumi annuale EE 2025
🗓️ 31/03/2026(SII) Rendicontazione annuale CMOR
🗓️ 31/03/2026(GME) Comunicazione Fuel Mix
🗓️ 31/03/2026(ARERA) Raccolta dati Qualità Commerciale
🗓️ 31/03/2026Trasmissione dati catastali

Aprile 2026

Data ScadenzaAttività
🗓️ 15/04/2026(ARERA) Dati tecnici su grossisti e venditori EE
🗓️ 15/04/2026(ARERA) Dati tecnici su grossisti e venditori GAS

Agosto 2026

Data ScadenzaAttività
🗓️28/08/2026(ARERA) Prezzi medi fornitura EE (I semestre 2026)
🗓️28/08/2026(ARERA) Prezzi medi fornitura GAS (I semestre 2026)
🗓️28/08/2026(ARERA) Monitoraggio dell’incidenza dei consumi stimati (I semestre 2026)

Settembre 2026

Data ScadenzaAttività
🗓️ 30/09/2026Dichiarazione consumi EE (I semestre 2026)
🗓️ 30/09/2026Dichiarazione consumi GAS (I semestre 2026)

Riforma Accise Gas e Energia Elettrica in vigore dal 1° gennaio 2026

Il Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n. 43, introduce una profonda revisione del Testo Unico delle Accise (TUA), D.Lgs. 504/1995, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti, rafforzare la compliance e razionalizzare la struttura impositiva in diversi settori. Le principali innovazioni, la cui efficacia è per la maggior parte differita al 1° gennaio 2026, sono state illustrate dalla Circolare n. 13/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

1. Introduzione del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC)

La riforma introduce la figura del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC) attraverso gli articoli da 9-ter a 9-octies del TUA. Questa qualifica, valida per quattro anni, è attribuita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa che dimostrano un elevato grado di affidabilità fiscale.

1.1. Soggetti Ammissibili e Settori di Attività

Possono richiedere la qualifica di SOAC i seguenti soggetti:

  • Depositari autorizzati (prodotti energetici, alcolici, tabacchi lavorati).
  • Società registrate o soggetti autorizzati alla sostituzione per carbone, lignite e coke (Art. 21, comma 6, TUA).
  • Soggetti obbligati al pagamento dell’accisa su gas naturale (Art. 26, comma 7, TUA).
  • Soggetti obbligati al pagamento dell’accisa su energia elettrica (Art. 53, comma 1, TUA).

Le denominazioni specifiche del SOAC variano in base al settore:

  • SOAC-PE: Prodotti energetici.
  • SOAC-BA: Bevande alcoliche e alcole.
  • SOAC-T: Tabacchi.
  • SOAC-GE: Gas naturale ed energia elettrica.

1.2. Requisiti di Ammissione

Per accedere alla qualifica, il richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti (Art. 9-quater):

  • Operare nel settore di riferimento da almeno cinque anni continuativi.
  • Non essere stato oggetto di azione penale per reati specifici in materia di accise (Art. 23, comma 6, TUA).
  • Non aver ricevuto, nel quinquennio precedente, sentenze di condanna (anche non definitive) o patteggiamenti per i medesimi reati.
  • Non essere sottoposto, né esserlo stato nell’ultimo quinquennio, a procedure di crisi o insolvenza.
  • Per le persone giuridiche, non aver ricevuto provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (requisito applicabile dal 1° luglio 2028).

1.3. Processo di Valutazione e Livelli di Affidabilità

L’ADM valuta l’affidabilità del richiedente analizzando cinque profili relativi al quinquennio precedente l’istanza:

  1. Professionalità: Competenza tecnica ed esperienze pregresse.
  2. Organizzazione aziendale: Dimensioni, struttura, mezzi tecnici e sistemi di controllo interno.
  3. Solvibilità finanziaria: Analisi degli indicatori di bilancio e puntualità negli adempimenti commerciali.
  4. Filiera di approvvigionamento: Solidità economica e solvibilità tributaria di fornitori e cessionari.
  5. Conformità alle prescrizioni fiscali: Assenza di violazioni gravi e ripetute in materia di accisa, IVA e tributi doganali.

In base alla valutazione, l’ADM assegna un punteggio da 0 a 100. La qualifica di SOAC è riconosciuta con un punteggio minimo di 60 e viene articolata in tre livelli di affidabilità: Base, Medio e Avanzato.

1.4. Benefici Connessi alla Qualifica

Il SOAC può richiedere l’accesso a benefici commisurati al livello di affidabilità ottenuto.

Livello di AffidabilitàPercentuale di Esonero Cauzione (Art. 9-sexies)
Base30%
Medio50%
Avanzato100%

Ulteriori benefici includono semplificazioni e facilitazioni amministrative e contabili, quali:

  • Tenuta dei registri in modalità esclusivamente informatica.
  • Semplificazione nella contabilizzazione dei contrassegni fiscali danneggiati.
  • Periodicità agevolata degli inventari.
  • Dilazione fino a 24 mesi per l’applicazione dei contrassegni su bevande alcoliche.
  • Differimento dei termini per comunicazioni periodiche.
  • Per i SOAC-GE di livello Avanzato, possibilità di presentare la dichiarazione di consumo annualmente anziché semestralmente.

1.5. Monitoraggio e Disposizioni Transitorie

L’ADM monitora costantemente la permanenza dei requisiti. In caso di variazioni, può rideterminare il livello di affidabilità o revocare la qualifica. La circolare ADM chiarisce che il nuovo sistema SOAC è l’unico canale per ottenere l’esonero cauzionale, sostituendo i precedenti regimi basati su “affidabilità e notoria solvibilità”.

2. Riforma della Disciplina delle Cauzioni

Il D.Lgs. 43/2025 introduce modifiche significative alla gestione delle cauzioni per garantire maggiore coerenza e sistematicità.

  • Obbligo del Depositario Autorizzato (Art. 5, comma 3, lett. a, TUA): La norma viene riscritta per specificare che l’importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo nei dodici mesi solari precedenti. Viene attribuita al depositario la responsabilità diretta di adeguare la cauzione entro 30 giorni e di comunicarlo all’Ufficio delle Dogane entro i 10 giorni successivi.
  • Procedura Generale (Art. 64 TUA): L’articolo viene integralmente sostituito. La nuova versione stabilisce una chiara sequenza di obblighi:
    1. Obbligo del Soggetto: Prestare e mantenere adeguata la cauzione.
    2. Intervento dell’ADM: In caso di inadempimento, l’Agenzia ridetermina l’importo e intima l’adeguamento entro 30 giorni, pena la revoca della licenza o autorizzazione.
    3. Soglia di Tolleranza: Non è necessario l’adeguamento se l’aumento richiesto è inferiore al 10% dell’importo già prestato.

3. Riorganizzazione dell’Accisa su Gas Naturale ed Energia Elettrica

La riforma riscrive ampiamente gli articoli dal 26 al 26-quinquies (gas naturale) e dal 52 al 56-ter (energia elettrica) del TUA, introducendo un quadro normativo più organico e moderno.

3.1. Principali Innovazioni Comuni

AspettoModifica IntrodottaRiferimenti Normativi
DichiarazioneDa annuale diventa semestrale. Da presentare entro fine settembre (per il 1° semestre) e fine marzo (per il 2° semestre).Art. 26-ter, Art. 55
VersamentoSostituito il sistema di acconti costanti con rate mensili basate sui consumi/fatturazioni del mese solare precedente.Art. 26-ter, Art. 55
Scadenze VersamentoAllineate per entrambi i settori: entro la fine di ogni mese.Art. 26-ter, Art. 55
Cauzione InizialeRimodulata al 15% dell’accisa annua presunta (invece di 1/12).Art. 26-bis, Art. 53-bis
Adeguamento CauzioneObbligo per l’operatore di adeguarla entro il primo mese del trimestre successivo se non più idonea (media accisa 3 mesi prec.). Prevista una rideterminazione aggravata in caso di escussione.Art. 26-ter, Art. 55
ComunicazioniObbligo per i venditori di comunicare telematicamente, entro fine mese, i dati dei quantitativi fatturati nel mese precedente.Art. 26-ter, Art. 55
Scambio DatiPrevisti meccanismi di scambio di informazioni tra ADM, MASE, ARERA e Agenzia delle Entrate per rafforzare i controlli.Art. 26-bis, 26-ter, 53-bis, 55

3.2. Specificità del Settore Gas Naturale

Dal 1° gennaio 2026 viene superata la distinzione tra “usi civili” e “usi industriali”. La nuova normativa prevede:

  • Usi Domestici (Accisa per usi Civili): Comprende l’impiego in abitazioni, ma anche in uffici pubblici, studi professionali, istituti di credito, scuole e istituti di istruzione. Rientra qui anche la ricarica auto da impianti collegati a immobili domestici.
  • Usi Non Domestici (Accisa per usi Industriali): Categoria residuale che assorbe i vecchi “usi industriali”. Include attività industriali, artigianali, agricole, alberghi, ristoranti, impianti sportivi, e ora anche musei, cinema, teatri e lavanderie (anche self-service).
  • Usi Promiscui: Per contatori unici che servono utilizzi con tassazioni diverse, il cliente dovrà presentare una relazione tecnica asseverata per distinguere le percentuali di consumo e applicare la corretta tassazione.

3.3. Specificità del Settore Energia Elettrica

  • Requisito per l’Autorizzazione: Per i venditori di energia elettrica, il possesso dell’abilitazione alla vendita rilasciata dal MASE diventa un requisito per ottenere l’autorizzazione ADM (Art. 53-bis, comma 5).
  • Uso Promiscuo: Anche per l’energia elettrica viene definito l’uso promiscuo in caso di unico punto di prelievo con impieghi differenti (Art. 52, comma 4).

Prossime scadenze:

🗓️31/01/2026 -> Versamento accisa in acconto EE/GAS (L’importo da versare sarà identico al versamento effettuato a dicembre 2025)

🗓️28/02/2026 -> Versamento accisa EE/GAS (L’importo da versare sarà il risultato di quanto fatturato nel mese di gennaio 2026)

🗓️31/03/2026* -> Versamento accisa EE/GAS (L’importo da versare sarà il risultato di quanto fatturato nel mese di febbraio 2026)

🗓️31/03/2026 -> Dichiarazione consumi annuale anno imposta 2025

🗓️31/03/2026 -> Versamento conguaglio accisa EE/GAS 2025

🗓️30/09/2026 -> Dichiarazione consumi EE/GAS I Semestre 2026

🗓️31/03/2027 -> Dichiarazione consumi EE/GAS II Semestre 2026

*Il versamento accisa EE/GAS si ripeterà ogni mese seguendo la medesima logica di versamento sul fatturato del mese precedente.

Adeguamento codice di condotta commerciale dal 1° Aprile 2026

la Delibera ARERA 386/2025/R/COM interviene sulla standardizzazione della struttura dei corrispettivi per tutte le offerte rivolte ai clienti domestici con l’obiettivo di eliminare la complessità e rendere le offerte immediatamente confrontabili.

Razionalizzazione della Struttura dei Corrispettivi per i Clienti Domestici

Le nuove regole, delineate nel documento di consultazione 245/2025/R/com e confermate nella delibera, distinguono due macrotipologie di offerta:

• Offerte senza corrispettivi onnicomprensivi:

    ◦ Struttura a due componenti: La spesa per la vendita deve essere obbligatoriamente articolata in soli due elementi:

        1. Un unico corrispettivo in quota annua, espresso in €/POD/anno o €/PdR/anno (esempio CCV 120 €/POD/anno).

        2. Un unico corrispettivo dipendente dal consumo, espresso in €/kWh o €/Smc, che può essere a prezzo fisso o variabile.

    ◦ Offerte a prezzo variabile: Il corrispettivo a consumo deve essere composto dall’indice o da una combinazione di indici di riferimento e da un unico eventuale spread (esempio PUN + spread)

    ◦ Corrispettivo di dispacciamento (Energia Elettrica): È introdotto l’obbligo di applicare in modo “passante” un corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento, il cui valore è fissato da ARERA e pari al CDISPD del servizio a tutele graduali. È prevista una deroga per le sole offerte a prezzo variabile con aggiornamento almeno orario, per le quali il venditore può applicare, in luogo del CDISPD, i corrispettivi del mercato della capacità in Peak/Off Peak e di dispacciamento come definiti nel TIDE e applicati da Terna.

• Offerte con corrispettivi onnicomprensivi (incluse le offerte “a canone”):

    ◦ Struttura standardizzata: Anche per questa tipologia, la struttura viene ricondotta a un unico corrispettivo in quota annua e a un unico corrispettivo dipendente dal consumo.

    ◦ Gestione consumi “a canone”: Le offerte “a canone”, basate su una soglia di consumo predefinita, devono gestire i consumi eccedenti o inferiori a tale soglia applicando il corrispettivo a consumo standardizzato.

Adeguamento dell’Informativa Precontrattuale e Contrattuale

La delibera, inoltre, introduce modifiche sostanziali alla documentazione fornita ai clienti, sia prima che dopo la firma del contratto:

Strumento InformativoModifiche Obbligatorie Chiave
Scheda Sintetica1. Sostituzione degli “indicatori sintetici di prezzo” con la nuova tabella standard dei corrispettivi.2. Obbligo di specificare la durata in mesi del prezzo fisso.3. Inserimento di un link/QR code alla pagina ARERA per i valori dei corrispettivi regolati (per offerte non onnicomprensive).4. Indicazione chiara per le offerte non simulabili che la spesa annua non è stimabile secondo i criteri del Portale Offerte.
Contratto di Fornitura1. Rappresentazione obbligatoria delle condizioni economiche in un formato tabellare standardizzato con la dicitura “Corrispettivi definiti dal venditore”.2. Creazione di sottosezioni dedicate e separate per “Sconti e/o bonus” e “Prodotti e/o servizi aggiuntivi”.3. Per l’energia elettrica, evidenza separata del corrispettivo CDISPD, esterno alla tabella principale.4. Inclusione nella tabella dei corrispettivi applicati in caso di evoluzioni automatiche.

Revisione delle Comunicazioni di Modifica Contrattuale

Per garantire che i clienti siano pienamente consapevoli delle modifiche alle loro condizioni di fornitura, la delibera rafforza gli obblighi di comunicazione.

• Implementazione di un sistema di notifica: I venditori hanno l’obbligo di segnalare al cliente l’invio della comunicazione formale di modifica unilaterale o di rinnovo. Questa notifica deve essere inviata tramite canali diretti come email, SMS o app e deve garantire che il cliente riceva l’avviso prima della decorrenza delle variazioni.

• Standardizzazione dell’intestazione: Viene modificata la dicitura obbligatoria per le comunicazioni di rinnovo, che dovrà essere: “Proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche”.

Impatto sui Clienti Non Domestici

La delibera definisce un perimetro di applicazione differenziato per i clienti non domestici rientranti nell’ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale (es. clienti in bassa tensione per usi diversi dall’abitazione).

• NON SI APPLICA: La razionalizzazione della struttura dei corrispettivi. I venditori mantengono la piena libertà nella definizione della struttura delle componenti di prezzo per questa tipologia di clientela.

• SI APPLICA (in modalità semplificata):

    ◦ L’obbligo di suddividere nel contratto la spesa per la vendita dalle tariffe di rete e dagli oneri di sistema.

    ◦ L’obbligo di rappresentare i corrispettivi di vendita in una forma tabellare, seppur con una struttura liberamente definita dal venditore.

    ◦ Gli obblighi relativi alle modalità di trasmissione delle comunicazioni di modifica contrattuale, incluso il sistema di notifica.

Tabella delle Azioni per Funzione Aziendale

Funzione AziendaleAzioni Chiave da Intraprendere
Marketing & Prodotto1. Aggiornare le CTE e tutto il materiale promozionale/informativo (online e offline).
Legale & Compliance1. Rivedere e aggiornare tutti i modelli contrattuali, le Schede Sintetiche e le comunicazioni di modifica.2. Verificare la conformità di ogni aspetto della nuova documentazione.
IT & Sistemi di Fatturazione1. Implementare la logica per la gestione del corrispettivo CDISPD.2. Sviluppare il sistema di notifica multicanale per le modifiche contrattuali.3. Aggiornare i flussi di dati verso il Portale Offerte.
Vendite & Canali Commerciali1. Formare la rete vendita (diretta e indiretta) sulla nuova struttura delle offerte e sui nuovi documenti precontrattuali.
Customer Care1. Formare gli operatori per spiegare chiaramente le modifiche e i benefici per il cliente finale.

Tempistiche e Scadenze

Il rispetto delle scadenze definite da ARERA è un requisito non negoziabile. La pianificazione deve tenere conto delle seguenti date chiave:

1. Scadenza per l’adeguamento: 1° Aprile 2026. A partire da questa data, tutte le offerte commerciali, sia quelle nuove sia quelle già in corso di validità, devono essere pienamente conformi alle nuove disposizioni.

2. Adeguamento contratti esistenti: Per i contratti già in essere, la conformità deve essere applicata in occasione della prima comunicazione di variazione unilaterale o di rinnovo con modifica delle condizioni economiche entro il 1° gennaio 2027.