la Delibera ARERA 386/2025/R/COM interviene sulla standardizzazione della struttura dei corrispettivi per tutte le offerte rivolte ai clienti domestici con l’obiettivo di eliminare la complessità e rendere le offerte immediatamente confrontabili.
Razionalizzazione della Struttura dei Corrispettivi per i Clienti Domestici
Le nuove regole, delineate nel documento di consultazione 245/2025/R/com e confermate nella delibera, distinguono due macrotipologie di offerta:
• Offerte senza corrispettivi onnicomprensivi:
◦ Struttura a due componenti: La spesa per la vendita deve essere obbligatoriamente articolata in soli due elementi:
1. Un unico corrispettivo in quota annua, espresso in €/POD/anno o €/PdR/anno (esempio CCV 120 €/POD/anno).
2. Un unico corrispettivo dipendente dal consumo, espresso in €/kWh o €/Smc, che può essere a prezzo fisso o variabile.
◦ Offerte a prezzo variabile: Il corrispettivo a consumo deve essere composto dall’indice o da una combinazione di indici di riferimento e da un unico eventuale spread (esempio PUN + spread)
◦ Corrispettivo di dispacciamento (Energia Elettrica): È introdotto l’obbligo di applicare in modo “passante” un corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento, il cui valore è fissato da ARERA e pari al CDISPD del servizio a tutele graduali. È prevista una deroga per le sole offerte a prezzo variabile con aggiornamento almeno orario, per le quali il venditore può applicare, in luogo del CDISPD, i corrispettivi del mercato della capacità in Peak/Off Peak e di dispacciamento come definiti nel TIDE e applicati da Terna.
• Offerte con corrispettivi onnicomprensivi (incluse le offerte “a canone”):
◦ Struttura standardizzata: Anche per questa tipologia, la struttura viene ricondotta a un unico corrispettivo in quota annua e a un unico corrispettivo dipendente dal consumo.
◦ Gestione consumi “a canone”: Le offerte “a canone”, basate su una soglia di consumo predefinita, devono gestire i consumi eccedenti o inferiori a tale soglia applicando il corrispettivo a consumo standardizzato.
Adeguamento dell’Informativa Precontrattuale e Contrattuale
La delibera, inoltre, introduce modifiche sostanziali alla documentazione fornita ai clienti, sia prima che dopo la firma del contratto:
| Strumento Informativo | Modifiche Obbligatorie Chiave |
|---|---|
| Scheda Sintetica | 1. Sostituzione degli “indicatori sintetici di prezzo” con la nuova tabella standard dei corrispettivi.2. Obbligo di specificare la durata in mesi del prezzo fisso.3. Inserimento di un link/QR code alla pagina ARERA per i valori dei corrispettivi regolati (per offerte non onnicomprensive).4. Indicazione chiara per le offerte non simulabili che la spesa annua non è stimabile secondo i criteri del Portale Offerte. |
| Contratto di Fornitura | 1. Rappresentazione obbligatoria delle condizioni economiche in un formato tabellare standardizzato con la dicitura “Corrispettivi definiti dal venditore”.2. Creazione di sottosezioni dedicate e separate per “Sconti e/o bonus” e “Prodotti e/o servizi aggiuntivi”.3. Per l’energia elettrica, evidenza separata del corrispettivo CDISPD, esterno alla tabella principale.4. Inclusione nella tabella dei corrispettivi applicati in caso di evoluzioni automatiche. |
Revisione delle Comunicazioni di Modifica Contrattuale
Per garantire che i clienti siano pienamente consapevoli delle modifiche alle loro condizioni di fornitura, la delibera rafforza gli obblighi di comunicazione.
• Implementazione di un sistema di notifica: I venditori hanno l’obbligo di segnalare al cliente l’invio della comunicazione formale di modifica unilaterale o di rinnovo. Questa notifica deve essere inviata tramite canali diretti come email, SMS o app e deve garantire che il cliente riceva l’avviso prima della decorrenza delle variazioni.
• Standardizzazione dell’intestazione: Viene modificata la dicitura obbligatoria per le comunicazioni di rinnovo, che dovrà essere: “Proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche”.
Impatto sui Clienti Non Domestici
La delibera definisce un perimetro di applicazione differenziato per i clienti non domestici rientranti nell’ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale (es. clienti in bassa tensione per usi diversi dall’abitazione).
• NON SI APPLICA: La razionalizzazione della struttura dei corrispettivi. I venditori mantengono la piena libertà nella definizione della struttura delle componenti di prezzo per questa tipologia di clientela.
• SI APPLICA (in modalità semplificata):
◦ L’obbligo di suddividere nel contratto la spesa per la vendita dalle tariffe di rete e dagli oneri di sistema.
◦ L’obbligo di rappresentare i corrispettivi di vendita in una forma tabellare, seppur con una struttura liberamente definita dal venditore.
◦ Gli obblighi relativi alle modalità di trasmissione delle comunicazioni di modifica contrattuale, incluso il sistema di notifica.
Tabella delle Azioni per Funzione Aziendale
| Funzione Aziendale | Azioni Chiave da Intraprendere |
|---|---|
| Marketing & Prodotto | 1. Aggiornare le CTE e tutto il materiale promozionale/informativo (online e offline). |
| Legale & Compliance | 1. Rivedere e aggiornare tutti i modelli contrattuali, le Schede Sintetiche e le comunicazioni di modifica.2. Verificare la conformità di ogni aspetto della nuova documentazione. |
| IT & Sistemi di Fatturazione | 1. Implementare la logica per la gestione del corrispettivo CDISPD.2. Sviluppare il sistema di notifica multicanale per le modifiche contrattuali.3. Aggiornare i flussi di dati verso il Portale Offerte. |
| Vendite & Canali Commerciali | 1. Formare la rete vendita (diretta e indiretta) sulla nuova struttura delle offerte e sui nuovi documenti precontrattuali. |
| Customer Care | 1. Formare gli operatori per spiegare chiaramente le modifiche e i benefici per il cliente finale. |
Tempistiche e Scadenze
Il rispetto delle scadenze definite da ARERA è un requisito non negoziabile. La pianificazione deve tenere conto delle seguenti date chiave:
1. Scadenza per l’adeguamento: 1° Aprile 2026. A partire da questa data, tutte le offerte commerciali, sia quelle nuove sia quelle già in corso di validità, devono essere pienamente conformi alle nuove disposizioni.
2. Adeguamento contratti esistenti: Per i contratti già in essere, la conformità deve essere applicata in occasione della prima comunicazione di variazione unilaterale o di rinnovo con modifica delle condizioni economiche entro il 1° gennaio 2027.
