Riforma Accise Gas e Energia Elettrica in vigore dal 1° gennaio 2026

Il Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n. 43, introduce una profonda revisione del Testo Unico delle Accise (TUA), D.Lgs. 504/1995, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti, rafforzare la compliance e razionalizzare la struttura impositiva in diversi settori. Le principali innovazioni, la cui efficacia è per la maggior parte differita al 1° gennaio 2026, sono state illustrate dalla Circolare n. 13/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

1. Introduzione del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC)

La riforma introduce la figura del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC) attraverso gli articoli da 9-ter a 9-octies del TUA. Questa qualifica, valida per quattro anni, è attribuita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa che dimostrano un elevato grado di affidabilità fiscale.

1.1. Soggetti Ammissibili e Settori di Attività

Possono richiedere la qualifica di SOAC i seguenti soggetti:

  • Depositari autorizzati (prodotti energetici, alcolici, tabacchi lavorati).
  • Società registrate o soggetti autorizzati alla sostituzione per carbone, lignite e coke (Art. 21, comma 6, TUA).
  • Soggetti obbligati al pagamento dell’accisa su gas naturale (Art. 26, comma 7, TUA).
  • Soggetti obbligati al pagamento dell’accisa su energia elettrica (Art. 53, comma 1, TUA).

Le denominazioni specifiche del SOAC variano in base al settore:

  • SOAC-PE: Prodotti energetici.
  • SOAC-BA: Bevande alcoliche e alcole.
  • SOAC-T: Tabacchi.
  • SOAC-GE: Gas naturale ed energia elettrica.

1.2. Requisiti di Ammissione

Per accedere alla qualifica, il richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti (Art. 9-quater):

  • Operare nel settore di riferimento da almeno cinque anni continuativi.
  • Non essere stato oggetto di azione penale per reati specifici in materia di accise (Art. 23, comma 6, TUA).
  • Non aver ricevuto, nel quinquennio precedente, sentenze di condanna (anche non definitive) o patteggiamenti per i medesimi reati.
  • Non essere sottoposto, né esserlo stato nell’ultimo quinquennio, a procedure di crisi o insolvenza.
  • Per le persone giuridiche, non aver ricevuto provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (requisito applicabile dal 1° luglio 2028).

1.3. Processo di Valutazione e Livelli di Affidabilità

L’ADM valuta l’affidabilità del richiedente analizzando cinque profili relativi al quinquennio precedente l’istanza:

  1. Professionalità: Competenza tecnica ed esperienze pregresse.
  2. Organizzazione aziendale: Dimensioni, struttura, mezzi tecnici e sistemi di controllo interno.
  3. Solvibilità finanziaria: Analisi degli indicatori di bilancio e puntualità negli adempimenti commerciali.
  4. Filiera di approvvigionamento: Solidità economica e solvibilità tributaria di fornitori e cessionari.
  5. Conformità alle prescrizioni fiscali: Assenza di violazioni gravi e ripetute in materia di accisa, IVA e tributi doganali.

In base alla valutazione, l’ADM assegna un punteggio da 0 a 100. La qualifica di SOAC è riconosciuta con un punteggio minimo di 60 e viene articolata in tre livelli di affidabilità: Base, Medio e Avanzato.

1.4. Benefici Connessi alla Qualifica

Il SOAC può richiedere l’accesso a benefici commisurati al livello di affidabilità ottenuto.

Livello di AffidabilitàPercentuale di Esonero Cauzione (Art. 9-sexies)
Base30%
Medio50%
Avanzato100%

Ulteriori benefici includono semplificazioni e facilitazioni amministrative e contabili, quali:

  • Tenuta dei registri in modalità esclusivamente informatica.
  • Semplificazione nella contabilizzazione dei contrassegni fiscali danneggiati.
  • Periodicità agevolata degli inventari.
  • Dilazione fino a 24 mesi per l’applicazione dei contrassegni su bevande alcoliche.
  • Differimento dei termini per comunicazioni periodiche.
  • Per i SOAC-GE di livello Avanzato, possibilità di presentare la dichiarazione di consumo annualmente anziché semestralmente.

1.5. Monitoraggio e Disposizioni Transitorie

L’ADM monitora costantemente la permanenza dei requisiti. In caso di variazioni, può rideterminare il livello di affidabilità o revocare la qualifica. La circolare ADM chiarisce che il nuovo sistema SOAC è l’unico canale per ottenere l’esonero cauzionale, sostituendo i precedenti regimi basati su “affidabilità e notoria solvibilità”.

2. Riforma della Disciplina delle Cauzioni

Il D.Lgs. 43/2025 introduce modifiche significative alla gestione delle cauzioni per garantire maggiore coerenza e sistematicità.

  • Obbligo del Depositario Autorizzato (Art. 5, comma 3, lett. a, TUA): La norma viene riscritta per specificare che l’importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo nei dodici mesi solari precedenti. Viene attribuita al depositario la responsabilità diretta di adeguare la cauzione entro 30 giorni e di comunicarlo all’Ufficio delle Dogane entro i 10 giorni successivi.
  • Procedura Generale (Art. 64 TUA): L’articolo viene integralmente sostituito. La nuova versione stabilisce una chiara sequenza di obblighi:
    1. Obbligo del Soggetto: Prestare e mantenere adeguata la cauzione.
    2. Intervento dell’ADM: In caso di inadempimento, l’Agenzia ridetermina l’importo e intima l’adeguamento entro 30 giorni, pena la revoca della licenza o autorizzazione.
    3. Soglia di Tolleranza: Non è necessario l’adeguamento se l’aumento richiesto è inferiore al 10% dell’importo già prestato.

3. Riorganizzazione dell’Accisa su Gas Naturale ed Energia Elettrica

La riforma riscrive ampiamente gli articoli dal 26 al 26-quinquies (gas naturale) e dal 52 al 56-ter (energia elettrica) del TUA, introducendo un quadro normativo più organico e moderno.

3.1. Principali Innovazioni Comuni

AspettoModifica IntrodottaRiferimenti Normativi
DichiarazioneDa annuale diventa semestrale. Da presentare entro fine settembre (per il 1° semestre) e fine marzo (per il 2° semestre).Art. 26-ter, Art. 55
VersamentoSostituito il sistema di acconti costanti con rate mensili basate sui consumi/fatturazioni del mese solare precedente.Art. 26-ter, Art. 55
Scadenze VersamentoAllineate per entrambi i settori: entro la fine di ogni mese.Art. 26-ter, Art. 55
Cauzione InizialeRimodulata al 15% dell’accisa annua presunta (invece di 1/12).Art. 26-bis, Art. 53-bis
Adeguamento CauzioneObbligo per l’operatore di adeguarla entro il primo mese del trimestre successivo se non più idonea (media accisa 3 mesi prec.). Prevista una rideterminazione aggravata in caso di escussione.Art. 26-ter, Art. 55
ComunicazioniObbligo per i venditori di comunicare telematicamente, entro fine mese, i dati dei quantitativi fatturati nel mese precedente.Art. 26-ter, Art. 55
Scambio DatiPrevisti meccanismi di scambio di informazioni tra ADM, MASE, ARERA e Agenzia delle Entrate per rafforzare i controlli.Art. 26-bis, 26-ter, 53-bis, 55

3.2. Specificità del Settore Gas Naturale

Dal 1° gennaio 2026 viene superata la distinzione tra “usi civili” e “usi industriali”. La nuova normativa prevede:

  • Usi Domestici (Accisa per usi Civili): Comprende l’impiego in abitazioni, ma anche in uffici pubblici, studi professionali, istituti di credito, scuole e istituti di istruzione. Rientra qui anche la ricarica auto da impianti collegati a immobili domestici.
  • Usi Non Domestici (Accisa per usi Industriali): Categoria residuale che assorbe i vecchi “usi industriali”. Include attività industriali, artigianali, agricole, alberghi, ristoranti, impianti sportivi, e ora anche musei, cinema, teatri e lavanderie (anche self-service).
  • Usi Promiscui: Per contatori unici che servono utilizzi con tassazioni diverse, il cliente dovrà presentare una relazione tecnica asseverata per distinguere le percentuali di consumo e applicare la corretta tassazione.

3.3. Specificità del Settore Energia Elettrica

  • Requisito per l’Autorizzazione: Per i venditori di energia elettrica, il possesso dell’abilitazione alla vendita rilasciata dal MASE diventa un requisito per ottenere l’autorizzazione ADM (Art. 53-bis, comma 5).
  • Uso Promiscuo: Anche per l’energia elettrica viene definito l’uso promiscuo in caso di unico punto di prelievo con impieghi differenti (Art. 52, comma 4).

Prossime scadenze:

🗓️31/01/2026 -> Versamento accisa in acconto EE/GAS (L’importo da versare sarà identico al versamento effettuato a dicembre 2025)

🗓️28/02/2026 -> Versamento accisa EE/GAS (L’importo da versare sarà il risultato di quanto fatturato nel mese di gennaio 2026)

🗓️31/03/2026* -> Versamento accisa EE/GAS (L’importo da versare sarà il risultato di quanto fatturato nel mese di febbraio 2026)

🗓️31/03/2026 -> Dichiarazione consumi annuale anno imposta 2025

🗓️31/03/2026 -> Versamento conguaglio accisa EE/GAS 2025

🗓️30/09/2026 -> Dichiarazione consumi EE/GAS I Semestre 2026

🗓️31/03/2027 -> Dichiarazione consumi EE/GAS II Semestre 2026

*Il versamento accisa EE/GAS si ripeterà ogni mese seguendo la medesima logica di versamento sul fatturato del mese precedente.

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