Adeguamento codice di condotta commerciale dal 1° Aprile 2026

la Delibera ARERA 386/2025/R/COM interviene sulla standardizzazione della struttura dei corrispettivi per tutte le offerte rivolte ai clienti domestici con l’obiettivo di eliminare la complessità e rendere le offerte immediatamente confrontabili.

Razionalizzazione della Struttura dei Corrispettivi per i Clienti Domestici

Le nuove regole, delineate nel documento di consultazione 245/2025/R/com e confermate nella delibera, distinguono due macrotipologie di offerta:

• Offerte senza corrispettivi onnicomprensivi:

    ◦ Struttura a due componenti: La spesa per la vendita deve essere obbligatoriamente articolata in soli due elementi:

        1. Un unico corrispettivo in quota annua, espresso in €/POD/anno o €/PdR/anno (esempio CCV 120 €/POD/anno).

        2. Un unico corrispettivo dipendente dal consumo, espresso in €/kWh o €/Smc, che può essere a prezzo fisso o variabile.

    ◦ Offerte a prezzo variabile: Il corrispettivo a consumo deve essere composto dall’indice o da una combinazione di indici di riferimento e da un unico eventuale spread (esempio PUN + spread)

    ◦ Corrispettivo di dispacciamento (Energia Elettrica): È introdotto l’obbligo di applicare in modo “passante” un corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento, il cui valore è fissato da ARERA e pari al CDISPD del servizio a tutele graduali. È prevista una deroga per le sole offerte a prezzo variabile con aggiornamento almeno orario, per le quali il venditore può applicare, in luogo del CDISPD, i corrispettivi del mercato della capacità in Peak/Off Peak e di dispacciamento come definiti nel TIDE e applicati da Terna.

• Offerte con corrispettivi onnicomprensivi (incluse le offerte “a canone”):

    ◦ Struttura standardizzata: Anche per questa tipologia, la struttura viene ricondotta a un unico corrispettivo in quota annua e a un unico corrispettivo dipendente dal consumo.

    ◦ Gestione consumi “a canone”: Le offerte “a canone”, basate su una soglia di consumo predefinita, devono gestire i consumi eccedenti o inferiori a tale soglia applicando il corrispettivo a consumo standardizzato.

Adeguamento dell’Informativa Precontrattuale e Contrattuale

La delibera, inoltre, introduce modifiche sostanziali alla documentazione fornita ai clienti, sia prima che dopo la firma del contratto:

Strumento InformativoModifiche Obbligatorie Chiave
Scheda Sintetica1. Sostituzione degli “indicatori sintetici di prezzo” con la nuova tabella standard dei corrispettivi.2. Obbligo di specificare la durata in mesi del prezzo fisso.3. Inserimento di un link/QR code alla pagina ARERA per i valori dei corrispettivi regolati (per offerte non onnicomprensive).4. Indicazione chiara per le offerte non simulabili che la spesa annua non è stimabile secondo i criteri del Portale Offerte.
Contratto di Fornitura1. Rappresentazione obbligatoria delle condizioni economiche in un formato tabellare standardizzato con la dicitura “Corrispettivi definiti dal venditore”.2. Creazione di sottosezioni dedicate e separate per “Sconti e/o bonus” e “Prodotti e/o servizi aggiuntivi”.3. Per l’energia elettrica, evidenza separata del corrispettivo CDISPD, esterno alla tabella principale.4. Inclusione nella tabella dei corrispettivi applicati in caso di evoluzioni automatiche.

Revisione delle Comunicazioni di Modifica Contrattuale

Per garantire che i clienti siano pienamente consapevoli delle modifiche alle loro condizioni di fornitura, la delibera rafforza gli obblighi di comunicazione.

• Implementazione di un sistema di notifica: I venditori hanno l’obbligo di segnalare al cliente l’invio della comunicazione formale di modifica unilaterale o di rinnovo. Questa notifica deve essere inviata tramite canali diretti come email, SMS o app e deve garantire che il cliente riceva l’avviso prima della decorrenza delle variazioni.

• Standardizzazione dell’intestazione: Viene modificata la dicitura obbligatoria per le comunicazioni di rinnovo, che dovrà essere: “Proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche”.

Impatto sui Clienti Non Domestici

La delibera definisce un perimetro di applicazione differenziato per i clienti non domestici rientranti nell’ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale (es. clienti in bassa tensione per usi diversi dall’abitazione).

• NON SI APPLICA: La razionalizzazione della struttura dei corrispettivi. I venditori mantengono la piena libertà nella definizione della struttura delle componenti di prezzo per questa tipologia di clientela.

• SI APPLICA (in modalità semplificata):

    ◦ L’obbligo di suddividere nel contratto la spesa per la vendita dalle tariffe di rete e dagli oneri di sistema.

    ◦ L’obbligo di rappresentare i corrispettivi di vendita in una forma tabellare, seppur con una struttura liberamente definita dal venditore.

    ◦ Gli obblighi relativi alle modalità di trasmissione delle comunicazioni di modifica contrattuale, incluso il sistema di notifica.

Tabella delle Azioni per Funzione Aziendale

Funzione AziendaleAzioni Chiave da Intraprendere
Marketing & Prodotto1. Aggiornare le CTE e tutto il materiale promozionale/informativo (online e offline).
Legale & Compliance1. Rivedere e aggiornare tutti i modelli contrattuali, le Schede Sintetiche e le comunicazioni di modifica.2. Verificare la conformità di ogni aspetto della nuova documentazione.
IT & Sistemi di Fatturazione1. Implementare la logica per la gestione del corrispettivo CDISPD.2. Sviluppare il sistema di notifica multicanale per le modifiche contrattuali.3. Aggiornare i flussi di dati verso il Portale Offerte.
Vendite & Canali Commerciali1. Formare la rete vendita (diretta e indiretta) sulla nuova struttura delle offerte e sui nuovi documenti precontrattuali.
Customer Care1. Formare gli operatori per spiegare chiaramente le modifiche e i benefici per il cliente finale.

Tempistiche e Scadenze

Il rispetto delle scadenze definite da ARERA è un requisito non negoziabile. La pianificazione deve tenere conto delle seguenti date chiave:

1. Scadenza per l’adeguamento: 1° Aprile 2026. A partire da questa data, tutte le offerte commerciali, sia quelle nuove sia quelle già in corso di validità, devono essere pienamente conformi alle nuove disposizioni.

2. Adeguamento contratti esistenti: Per i contratti già in essere, la conformità deve essere applicata in occasione della prima comunicazione di variazione unilaterale o di rinnovo con modifica delle condizioni economiche entro il 1° gennaio 2027.