Analisi del Decreto-legge 18/02/2026: Misure Urgenti per l’Energia, la Competitività e la Decarbonizzazione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante “Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese”, con interventi strutturali su bollette, oneri di sistema, fonti rinnovabili, mercato del gas e connessioni alla rete.

Di seguito i principali interventi.

1. Sostegno alle Famiglie (Articolo 1)

Per l’anno 2026, viene istituito un contributo straordinario di 115 euro destinato ai titolari del bonus sociale elettrico. Il limite di spesa complessivo è fissato a 315 milioni di euro.

Inoltre, per il 2026 e 2027, i venditori possono offrire uno sconto (componente PE) ai residenti con ISEE non superiore a 25.000 euro, a condizione che i consumi bimestrali non superino i 500 kWh e i consumi annuali siano inferiori a 3.000 kWh.

ARERA definirà le modalità applicative e rilascerà attestazioni ai venditori aderenti, utilizzabili anche a fini commerciali

2. Riduzione degli Oneri Generali e Componente ASOS

Il decreto mira a ridurre il peso degli oneri di sistema (ASOS) sulle utenze non domestiche attraverso due meccanismi principali:

2.1 Rimodulazione degli Incentivi Fotovoltaici (Articolo 2)

I responsabili di impianti fotovoltaici (> 20 kW) beneficiari del “Conto Energia” con scadenza dal 2029 possono aderire volontariamente a schemi di riduzione della tariffa premio in cambio di un’estensione del periodo di incentivazione:

  • Opzioni di riduzione tariffaria: Adesione volontaria a una riduzione della tariffa premio all’85% o al 70% per il periodo 2026-2027, ottenendo in cambio un’estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi.
  • Opzione di fuoriuscita dagli incentivi: Entro il 30 settembre 2026, i soggetti possono optare per l’uscita dai meccanismi di incentivazione (limite 10 GW totali). In cambio, riceveranno un corrispettivo pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui, erogato in 10 rate costanti dal 2028.
  • Obbligo di Rifacimento: Per accedere a questi corrispettivi, gli impianti devono subire un rifacimento integrale tra il 2028 e il 2030, raddoppiando la producibilità (o aumentandola del 40% per impianti a terra o agricoli) e utilizzando moduli fotovoltaici certificati.

2.2 Prelievo Fiscale Settoriale (Articolo 3)

Per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 e per l’anno seguente, l’aliquota IRAP è aumentata di due punti percentuali per le imprese operanti nei settori:

B – ATTIVITÀ ESTRATTIVE

  • 09.1 Attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale
  • 09.9 Attività di supporto ad altre attività estrattive

C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

  • 19.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria
  • 19.2 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili

D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

  • 35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
  • 35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
  • 35.3 Fornitura di vapore e aria condizionata
  • 35.4 Attività di servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale

3. Contrattazione di Lungo Termine e Rinnovabili (Articolo 4)

Per favorire la stabilità dei prezzi, il decreto potenzia gli strumenti per la stipula di contratti a lungo termine (PPA – Power Purchase Agreements):

  • Bacheca GSE: Sarà adeguata per includere sezioni dedicate alla domanda per contratti di durata non inferiore a tre anni.
  • Garante di Ultima Istanza: Il GSE può assumere questo ruolo per i contratti stipulati, avvalendosi del supporto di SACE S.p.A., che è autorizzata a rilasciare garanzie fino a 250 milioni di euro per l’anno 2026.
  • Aggregazione della Domanda: Acquirente Unico S.p.A. svolgerà servizi di aggregazione per PMI e gruppi di acquisto per facilitare l’accesso ai contratti a lungo termine.

4. Regolazione delle Bioenergie (Articolo 5)

Il decreto aggiorna il meccanismo dei prezzi minimi garantiti per gli impianti a bioliquidi, biogas e biomasse dal 1° aprile 2026.

Gli impianti a biogas sopra i 300 kW devono impegnarsi alla riconversione a biometano per mantenere l’accesso ai prezzi minimi fino al 2030.

5. Riduzione Oneri Bolletta Gas (Articolo 9)

Il GSE e l’impresa maggiore di trasporto (Snam) venderanno il gas stoccato per emergenze. Il ricavato dovrà essere utilizzato dall’ARERA per ridurre gli oneri di trasporto e distribuzione tra aprile e dicembre 2026 per i clienti industriali, gasivori e utenze sopra gli 80.000 smc/anno (esclusi civili e termoelettrici).

6. Servizio di Liquidità (Articolo 10)

ARERA introdurrà un servizio di liquidità per compensare i costi di trasporto dal Nord Europa. Gli operatori selezionati avranno l’obbligo di offrire gas sul mercato italiano a prezzi legati al TTF (Title Transfer Facility). Per questa misura sono stanziati fino a 200 milioni di euro.

7. Decarbonizzazione e CCUS (Articolo 11)

Il decreto semplifica le concessioni per la produzione di gas nazionale destinato a prezzi agevolati alle industrie energivore. Inoltre, affida ad ARERA il compito di definire, entro 120 giorni, un quadro regolatorio preliminare per l’accesso alle reti di trasporto e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS).

8. Mercati all’Ingrosso e Concorrenza (Articolo 6)

Per rafforzare la concorrenza, ARERA adotterà provvedimenti per valutare le condotte di “trattenimento economico di capacità” degli operatori all’ingrosso. Inoltre, dal 2027, i costi variabili della tariffa di trasporto del gas per la produzione termoelettrica saranno rimborsati ai produttori, a condizione che tale beneficio sia integralmente trasferito nelle offerte di vendita dell’energia elettrica, riducendo così il prezzo finale per i consumatori.