Tramite la Circolare n. 6/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) prova a chiarire l’applicazione delle nuove destinazioni d’uso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. Per un maggior approfondimento si pubblicano le tabelle delle destinazioni d’uso aggiornate, rispettivamente, per l’energia elettrica (allegato 1) e per il gas naturale (allegato 2)
1. Applicazione Temporale e Criteri di Fatturazione
L’ADM chiarisce che l’imponibilità dell’accisa è legata al momento di emissione della fattura o bolletta, secondo quanto previsto dagli articoli 26-ter e 55 del TUA.
Ciò posto, si ritiene che:
- per il settore dell’energia elettrica le nuove codifiche sono applicabili a tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2026, anche se riferite a consumi precedenti, poiché non vi sono variazioni sostanziali nelle aliquote o nella distinzione degli usi.
- per il settore del gas naturale la situazione è più complessa a causa del passaggio dalla classificazione “usi civili/industriali” a quella “usi domestici/non domestici”.
In particolare:
- ove ai consumatori finali non sia applicata una diversa classificazione della destinazione d’uso per effetto del citato passaggio agli usi non domestici, si procede al semplice aggiornamento del codice.
- Se dal 1° gennaio 2026 cambia la destinazione d’uso, le fatture per consumi antecedenti devono esporre la destinazione e l’aliquota vigenti al momento del consumo. In tal caso la bolletta deve permettere di identificare chiaramente la tipologia di utilizzo e l’aliquota.
2. Usi per i quali è stata disposta una suddivisione di più destinazioni d’uso precedentemente aggregate
A causa della riforma, alcune voci precedentemente aggregate sono state scisse in più codici per una maggiore precisione statistica e fiscale.
Si fa riferimento agli usi non sottoposti per l’energia elettrica, precedentemente classificati alla voce J1 (adesso suddivisa in J2, J3, J4) e per il gas naturale a quelli precedentemente accorpati in E5 (ora da distinguere in E8, E9, E10, E11).
In via transitoria, per l’anno 2026, si ritiene possibile accettare l’indicazione della sola voce J2 oppure E8, rispettivamente per energia elettrica e gas naturale
3. Usi Promiscui
La Circolare introduce modifiche significative alla gestione degli usi promiscui (Art. 26, comma 6 del TUA).
- Le voci G16 (gas) e M13 (energia elettrica) sono state espunte dall’elenco generale per mantenere coerenza con l’assetto precedente.
- I dati relativi agli usi promiscui (utenze, consumi, accisa) dovranno essere indicati in un prospetto dedicato all’interno delle dichiarazioni semestrali.
- La tassazione per uso promiscuo è un’alternativa alla misurazione specifica tramite contatori separati. È richiesta una relazione tecnica asseverata che attesti l’impossibilità tecnica o economica di separare i consumi.
- L’aliquota per usi non domestici può estendersi a locali adibiti a uso domestico se strettamente connessi e funzionali (es. uffici in biblioteche), ma rimane esclusa per i locali puramente abitativi (es. canoniche).
4. Usi relativi a cessioni verso clienti “extra UE”
È stata reinserita una destinazione d’uso specifica per le utenze non unionali o in condizione di extraterritorialità per garantire l’affidabilità del dato statistico.
Esempi includono:
- Utenze nel territorio di Livigno (non soggette ad accisa ex art. 1 TUA).
- Utenze soggette ai privilegi del Trattato Lateranense (esenti da tributi).
- Le transazioni con soggetti esteri non destinate a consumatori finali in Italia devono essere riepilogate in un apposito prospetto semestrale.
5. Cessione di energia elettrica ad officine di acquisto munite di licenza fiscale e cessione ad altri soggetti obbligati
Al fine di dare una più compiuta rappresentazione di tali cessioni, si introduce per le sole comunicazioni mensili dei venditori la tipologia “S1” da impiegare:
- Cessioni a officine di acquisto munite di licenza fiscale o casi in cui il venditore opera come utente della distribuzione per POD fatturati da altri.
- Cessioni ai soggetti di cui all’art. 26, comma 8, lett. a) del TUA o per PDR gestiti da altri soggetti obbligati.
